Lettera aperta al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce

Caro direttore Andrea Rollo, non ha studiato.

Potremmo sintetizzare così l’esito del tentativo del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce di motivare le scelte infauste degli ultimi mesi, che hanno generato ricadute negative per le carriere degli studenti e destabilizzazione dell’istituzione. E passi che un direttore possa non conoscere gran parte della normativa e delle leggi vigenti nel comparto AFAM. Ma che un direttore non conosca nemmeno lo statuto dell’istituzione che governa, ci sembra veramente incredibile. Sarebbe da sprovveduti.

Quanto, poi, alla teoria del complotto, caro direttore, se la poteva francamente risparmiare. E’ la solita solfa, come quella tirata fuori dalla peggiore tradizione politica degli ultimi decenni per giustificare anni di gestioni inconsistenti, di cui abbiamo imparato a diffidare. Diversamente, faccia chiarezza e dica a chi si riferisce quando parla di “campagna diffamatoria (…) organizzata da chi è mosso solo da interessi personali”, e chi avrebbe organizzato “un vero e proprio complotto” a carico della sua direzione dell’accademia.

Caro direttore non ci convince! E spieghiamo perché.

Circa la triste vicenda della designazione della Terna da inviare al Ministero, al netto delle responsabilità per gli eccessivi ritardi nella gestione della procedura, ci limitiamo a sottolineare alcuni gli errori di miopia normativa, che hanno determinato il “pasticcio” dell’annullamento della delibera del Consiglio accademico del 3 giugno.

Rosa Savoia, Segretaria Generale della Flc Cgil Lecce

Tutto ciò premesso che ci sembra veramente incredibile che un direttore che si rispetti non venga informato tempestivamente e ineludibilmente dai propri collaboratori, circa la ricezione di un atto importante come quello della proposta di dimissioni di un componente l’Organo che sta per riunirsi. E premesso che, con propria nota del 5 maggio u.s., il direttore, difformemente da quanto afferma nel comunicato “Al personale, agli studenti e ai sindacati” pubblicato il 12 giugno 2020, non ha semplicemente fatto “rilevare l’invalidità della seduta dell’organo del 3 giugno”, ma ha stabilito in maniera perentoria che “la seduta del Consiglio accademico non si considera valida” dopo aver “presa visione dell’art. 14 del regolamento recante norme sulle elezioni e sul funzionamento della Consulta degli Studenti”.

Peccato che al direttore sia sfuggito di prendere visione dell’Art. 27 comma 6 dello statuto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, dove si stabilisce che “Le dimissioni di un componente da un organo collegiale producono il loro effetto dopo la presa d’atto dell’organo competente”. Allora ci chiediamo: il direttore e il Consiglio accademico – quale organo competente – hanno preso atto delle dimissioni dello studente dimissionario? Diversamente le dimissioni non producono il loro effetto e, pertanto, la decisione assunta in maniera solitaria dal direttore, di invalidare la seduta del Consiglio accademico, sarebbe gravemente illegittima.

Da ciò si evince che il direttore non ha studiato “come si deve”.

Invero, egli dimostra di conoscere lo statuto, ma sembrerebbe averlo studiato solo fino all’art. 15, saltando gravemente tutta la seconda parte riguardante, tra le altre, il “Funzionamento degli organi”, esponendo l’istituzione a possibile contenzioso. Peraltro, al direttore è sfuggito anche il comma 3. dell’Art. 26, laddove, si stabilisce che “In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 45 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell’organo.”

In ultimo, circa la convocazione del Consiglio di amministrazione, il direttore, nell’esercizio elementare della lettura dei disposti normativi, prende “lucciole per lanterne”. Che sia colpa dello stress da sovrapposizione di ruoli o che sia dovuto alla indisponibilità di un direttore amministrativo, sta di fatto che il direttore non riesce proprio a capire la differenza tra il potere di presiedere un Consiglio di amministrazione e il potere di convocare il medesimo organo.

Allo stesso tempo, sembra non comprendere la differenza fondamentale tra “vigenza” e “vacanza” della figura del presidente del Consiglio di amministrazione. Nel primo caso è possibile sostituire il presidente vigente, in sua assenza, quale esercizio di supplenza, solo allo scopo di presiedere una seduta convocata dal Presidente in carica. Nel secondo caso non è possibile sostituire il presidente vacante, poiché un organo vacante, in quanto non individuato, non potrà essere assente. La sostituzione di un presidente vacante, sarebbe esercizio “abusivo” del potere di subentro appieno nelle funzioni di una figura non individuata, vieppiù se il subentrante assume poteri di convocazione e fissazione dell’ordine del giorno delle sedute, non riconosciute né dallo statuto né da qualsiasi altra norma di riferimento. Infatti, lo statuto – che pure il direttore sembrava aver studiato, anche se a metà –  all’Art. 11 comma 2., stabilisce che il presidente “convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l’ordine del giorno.” Da statuto, al direttore, semmai, è concessa la sola prerogativa di presiedere una seduta, ai sensi dell’Art. 13 comma 4., laddove stabilisce che “in caso di assenza o impedimento del presidente, presiede il direttore dell’Accademia.”.

Questo significa che il direttore, non solo non ha studiato tutta la seconda parte dello statuto, ha studiato male anche la prima parte del medesimo statuto.

E non serve invocare presunti complotti e fantasiose campagne diffamatorie, se non si è disposti a fare i nomi e ad assumersi le responsabilità conseguenti. Non serve rifugiarsi nell’assenza di supporto amministrativo adeguato, dopo aver concesso – inspiegabilmente – il nulla osta al trasferimento temporaneo a Bari della direttrice amministrativa di ruolo. Non serve paventare possibili risvolti penali rispetto a inesistenti violazioni di obblighi di riservatezza da parte degli studenti, quando, invece, si è gravemente distratti rispetto alla reprimenda nei confronti dei consiglieri accademici, formulata, peraltro, da una dipendente precaria, probabilmente in violazione del codice di condotta dei dipendenti pubblici.

Caro direttore la “paralisi dell’istituzione”, come la chiama lei, non è dovuta né ai presunti complotti, né a “studenti visionari” che affidano un urlo di disperazione a un video, che ha fatto rabbrividire mezza Italia. La paralisi dell’Accademia è il risultato di tre anni di assenza d’iniziativa e di scelte sbagliate; è il risultato della mancanza di una visione di lungo respiro, causa una miopia e una inadeguatezza politica e organizzativa; è il risultato di tre anni di assenza del direttore dalle conferenze dei direttori delle accademie – una sola presenza in tre anni – e della latitanza delle relazioni a livello ministeriale; è il risultato della mancanza di relazioni sindacali e di qualsiasi programmazione in sede di Contrattazione. Tutto ciò ha comportato che il Consiglio accademico da tre mesi non riesce più a deliberare, che il Consiglio di amministrazione non si riunisce da circa un anno, che l’Accademia si trova senza l’approvazione del bilancio 2019, visto che è saltato anche l’ultimo Consiglio di amministrazione convocato arbitrariamente dal direttore.

Per tutto questo, caro direttore, spiace dirlo, ma il suo impegno non raggiunge la sufficienza. Pertanto si consideri BOCCIATO!

Rosa Savoia, Flc Cgil Lecce
Tiziano Margiotta, Uil Rua Lecce