In attesa del Decreto Ministeriale che definisce le modalità per la presentazione delle richieste di cessazione dal servizio scolastico con effetto dal 1° settembre 2022, riassumiamo le principali modalità di pensionamento.
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PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995
Dal 1° settembre 2022, la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2022.

 

 

Per il personale che svolge “attività gravose” la pensione di vecchiaia si matura con almeno 30 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31.08.2022 e almeno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.12.2022 (con 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.08.2022: pensionamento d’ufficio).

PENSIONE ANTICIPATA
Dal 1° settembre 2022, la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2022, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

 

 

Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, l’importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI
I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione maturati entro il 31.12.2022.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996
Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2022 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

 

 

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2022 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

 

 

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
È prevista la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione anticipata. Inoltre, sono inclusi tra i destinatari anche coloro che hanno contribuzione versata nelle casse dei liberi professionisti. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche per conseguire la pensione:

  • di vecchiaia all’età di 67 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
  • anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.
Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti. Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione in cumulo”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”
A fine anno, salvo proroghe, si conclude la sperimentazione del pensionamento con “Quota 100”. Potranno, comunque, accedere alla prestazione coloro che entro il 31.12.2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno 62 anni di età.

 

 

I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in altre gestioni dell’INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse dei liberi professionisti. Il trattamento pensionistico previsto da “Quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’art. 2222 del codice civile.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione Quota 100”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE
I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.
Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2021, in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.
Ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo salvo le gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributivo o misto).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali. In tali casi, l’amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

PRESENTAZIONE
Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate tassativamente entro il termine previsto dal Decreto ministeriale del MIUR.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO
Il personale verrà collocato a riposo d’ufficio qualora ricorrano i seguenti requisiti:

  • 65 anni di età al 31.08.2022 e requisito contributivo per anzianità/anticipata entro il 31.12.2022
  • 67 anni di età al 31.08.2022 e requisito contributivo per vecchiaia entro il 31.12.2022.

DIRIGENTI SCOLASTICI
Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l’art. 12 del CCNL dell’area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2022 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d’ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio, permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l’importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all’assegno sociale. In attesa della Legge di Bilancio 2022 ricordiamo che si potrà accedere ai trattamenti pensionistici di “Opzione Donna” e Ape Sociale solo qualora i requisiti siano stati maturati nei termini di vigenza della norma come sotto riportato.

REGIME SPERIMENTALE “OPZIONE DONNA”
Possono accedere al regime sperimentale “Opzione Donna” le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d’età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2020, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

 

 

Una volta maturati i requisiti, è possibile accedere al trattamento pensionistico in qualsiasi momento.

APE SOCIALE
È prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2022, per i lavoratori con almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni alla data del 31.12.2021 e che siano già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS. Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36 anni, è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

GESTIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale esclusivamente attraverso l’assistenza gratuita del Patronato Inca.

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