REDDITO DI CITTADINANZA: requisiti, benefici, scadenze, obblighi. Rivolgiti al Caaf Cgil più vicino per avere assistenza

Ecco un vademecum sul Reddito di Cittadinanza utile per capire se si ha diritto al beneficio. L’INTERA PROCEDURA E’ COMPLETAMENTE GRATUITA, NON SONO INFATTI PREVISTE SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE.
Chiama il numero verde 800.218311 per prenotare il tuo appuntamento nella sede più vicina a te.
ATTENZIONE: tutte le disposizioni potrebbero subire modifiche nel corso del processo di conversione in legge del decreto che dovrà avvenire entro la fine di marzo.

Requisiti
Puoi avere il Reddito di Cittadinanza (Rdc) se rispetti tutte queste condizioni:
1) Se sei cittadino italiano o cittadino dell’Union Europea (Ue); ovvero se sei cittadino di Paesi non comunitari in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; ovvero se sei cittadino di Paesi non comunitari titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell’Ue.
2) Se sei residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
3) Se hai un ISEE inferiore a 9.360 euro.
4) Se hai un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) definito ai fini ISEE non superiore a 30mila euro.
5) Se hai un patrimonio mobiliare, definito ai fini ISEE, di massimo 6mila euro, accresciuto di 2mila euro per componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 10mila euro (più ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo o 5mila per ogni componente il nucleo familiare con disabilità).
6) Se hai un reddito familiare più basso di 6mila euro annui (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza introdotta dal decreto – vedi esempi nella tabella).
7) Se non disponi di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi precedenti (2 anni nei casi di cilindrata superiore a 1.600 cc o 250 cc per i motoveicoli) e se non disponi di navi o imbarcazioni da diporto.
8) Se nessun componente del nucleo familiare è disoccupato a seguito di dimissioni volontarie presentate nei 12 mesi precedenti alla domanda di richiesta del beneficio, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

 

 

 

 

Se rispetti questi requisiti, avrai:
1) Un’integrazione al reddito familiare fino alla soglia massima di 6.000 euro annui (pari a 500 euro al mese) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se hai più di 67 anni, tale soglia è innalzata a 7.560 euro annui.
2) Un contributo per affitto o mutuo:
a) per i nuclei residenti in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del canone annuo fino ad un massimo di 3.360 euro (280 euro al mese). Tale importo massimo è ridotto a 1.800 euro (150 euro al mese) nel caso di Pensioni di Cittadinanza (Pdc).
b) Per i nuclei residenti in abitazioni per cui è in corso un mutuo contratto per l’acquisto/costruzione della casa di abitazione nella misura massima di 1.800 euro (150 euro al mese).
Il Rdc o Pdc è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi nel corso dei quali devono perdurare i requisiti di accesso al beneficio. Il beneficio economico non può essere in ogni caso superiore a 9.360 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio annuo minimo non può essere inferiore ai 480 euro.

Come, dove e quando richiedere e ottenere il Rdc
A partire dal 6 marzo 2019, presso:
Poste Italiane (successivamente ad ogni giorno 6 del mese)
Sito del Governo (con credenziali Spid), www.redditodicittadinanza.gov.it
Centri Assistenza Fiscale se convenzionati con l’Inps.
BISOGNA ESSERE IN POSSESSO di un Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità.
TEMPI
Il Rdc sarà erogato sull’apposita CARTA RDC entro il mese successivo al riconoscimento. La CARTA RDC consente un prelievo massimo di 100 euro al mese.
Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il richiedente è convocato dal Centro per l’Impiego o dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per sottoscrivere i relativi progetti personalizzati (Patto per il lavoro o Patto per l’Inclusione Sociale)

Obblighi in capo al beneficiario
Come primo atto, TUTTI I COMPONENTI maggiorenni (con l’esclusione per i soggetti di oltre 65 anni di età) devono presentare, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso apposita piattaforma digitale, presso i patronati convenzionati (Inca) o presso i Centri per l’Impiego.
Il beneficiario DEVE sottoscrivere:
Un Patto per il lavoro e i relativi impegni: registrarsi sulla piattaforma dedicata e consultarla quotidianamente, svolgere ricerca attiva di lavoro, partecipare a progetti, corsi di formazione o riqualificazione professionale, sostenere colloqui, accettare almeno una delle tre offerte di lavoro “congrue” (la terza può essere distante oltre 250 chilometri dalla residenza).
Oppure:
Un Patto per l’inclusione sociale e i relativi percorsi e progetti personalizzati di inclusione.
TUTTI I COMPONENTI maggiorenni devono essere disponibili a partecipare per 8 ore settimanali a progetti dei Comuni utili alla collettività.
IL BENEFICIARIO DEVE comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla condizione anagrafica, reddituale, occupazionale, pena la decadenza della prestazione e il recupero delle somme indebite. Inoltre, se si forniscono dati falsi, incluso l’occultamento dei redditi e patrimoni ai fini ISEE o delle dichiarazioni fiscali per usufruire irregolarmente del RdC, è prevista la reclusione d 1 a 6 anni.

Una volta ottenuto il Rdc cosa fare per non perderlo
Entro 30 giorni dal riconoscimento da parte dell’Inps del Rdc bisogna presentare Dichiarazione di Immediata disponibilità (Did), da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, non occupati o non studenti. La Did può essere inviata tramite Patronato. Sempre in questo periodo è convocato dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il Lavoro o dai servizi dei Comuni competenti per stipulare il Patto per l’Inclusione sociale.
Per chi sottoscrive il Patto per il Lavoro
1. entro 30 giorni dal pagamenti del primo mese di Rdc si riceve dall’Agenzia per il lavoro (Anpal) l’Assegno di ricollocazione (l’Adr), ovvero una somma di denaro che non va alla persona, ma all’agenzia pubblica (Centro per l’Impiego) o privata accreditata per dare un servizio di aiuto per la ricerca di un lavoro;
2. Ricevuto l’assegno di ricollocazione, entro 30 giorni si deve fissare un appuntamento anche tramite i patronati, se abilitati dall’Anpal, con le agenzie pubbliche (Centri per l’Impiego) o private scelte per essere assistiti nella ricerca di un lavoro.
3. Se entro 3 giorni l’agenzia scelta non risponde, bisogna rivolgersi tramite appuntamento a un’altra agenzia pubblica o privata.