NIDIL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Vengono conclusi due diversi contratti:

  1. tra l’Agenzia per il lavoro e l’azienda utilizzatrice (contratto di somministrazione);
  2. tra il lavoratore e l’Agenzia (contratto di lavoro).

Il contratto di lavoro in somministrazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

In caso di assunzione a tempo determinato, il termine del contratto può essere prorogato per un massimo di 6 volte nell’arco di 36 mesi.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività lavorativa presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell’Agenzia per il lavoro e hanno diritto a percepire un’indennità mensile di 750 € lorde mensili (indennità di disponibilità), riproporzionata in caso di assunzione part-time.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere:

  • estremi dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia dal Ministero del Lavoro;
  • impresa utilizzatrice presso la quale si svolge la missione;
  • mansione e livello di inquadramento;
  • luogo e orario di lavoro;
  • trattamento economico e normativo e relativi riferimenti contrattuali;
  • data di inizio e termine della missione;
  • referente dell’impresa utilizzatrice per informazioni inerenti sicurezza sul lavoro, mansione, formazione, ecc…

È vietato il ricorso alla somministrazione:

  • se l’impresa utilizzatrice non ha effettuato la valutazione dei rischi in base al T.U. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
  • se l’impresa utilizzatrice, negli ultimi 6 mesi, ha ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alla stessa mansione a cui si riferisce il contratto di somministrazione oppure se l’impresa ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione;
  • per sostituire lavoratori in sciopero.

La normativa

La somministrazione di lavoro

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