Preavviso di licenziamento o dimissioni

Quando un lavoratore viene licenziato o quando dà le dimissioni volontariamente si applica la disciplina prevista dai contratti nazionali in materia di preavviso.

In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro è il lavoratore ad avere diritto al preavviso. Ciò significa che:


1. il licenziamento può essere comunicato in forma scritta con un anticipo la cui durata è definita dal contratto nazionale; durante il preavviso la prestazione di lavoro viene normalmente svolta e retribuita. Il licenziamento è efficace quindi solo dal giorno successivo al termine del periodo di preavviso;

2. il licenziamento può essere comunicato con efficacia dal giorno immediatamente successivo e l’azienda deve pagare al lavoratore l’indennità di mancato preavviso, cioè una somma che corrisponde al valore delle giornate di lavoro che l’azienda non richiede di effettuare. Per queste giornate l’azienda versa anche i contributi.

In caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore è il datore di lavoro ad avere diritto al preavviso. Ciò significa che:

  1. le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta con un preavviso la cui durata è definita dal contratto nazionale e durante il quale la prestazione di lavoro viene regolarmente svolta e retribuita. Le dimissioni sono quindi efficaci dal giorno successivo al termine del periodo di preavviso, salvo diversa previsione contrattuale;
  2. se le dimissioni hanno effetto immediato, l’azienda ha facoltà di trattenere al lavoratore dalle spettanze finali una somma pari al valore del preavviso non lavorato.

Di seguito riportiamo la durata dei preavvisi nei nostri principali contratti nazionali.